Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di ripensare l'istituto del diritto d'autore, alla luce delle innovazioni provenienti dalle nuove tecniche di riproduzione e diffusione, impone la necessità di una norma di indirizzo volta a riformulare e aggiornare la vigente disciplina in vigore dettata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
      È oggi particolarmente sentita, infatti, l'esigenza di contemperare tale istituto, materia prima in ogni attività culturale ed elemento strategico nella società dell'informazione, con esigenze fondamentali della collettività quali il diritto di accesso alla cultura e la possibilità di un più agevole accesso alle opere per coloro che adoperano i materiali protetti come materia-base su cui lavorare per dare vita a nuove opere.
      La presente proposta di legge si pone, in particolare, l'obiettivo di evidenziare la funzione pubblica del diritto d'autore, mettendo in rilievo, secondo i princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione, il ruolo della Repubblica circa la tutela, lo sviluppo e la diffusione delle creazioni artistiche e culturali. In particolare, la tutela del diritto d'autore, intesa come tutela degli aspetti economici e morali dell'utilizzazione dell'opera dell'ingegno, costituisce una delle finalità dello Stato, rientrando nelle forme e negli strumenti funzionali al perseguimento dello sviluppo e della diffusione

 

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della cultura e ciò sia nell'interesse dei titolari del diritto che nell'interesse generale dei fruitori delle opere.
      Per questi scopi, la presente proposta di legge prevede una nuova organizzazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), funzionale al perseguimento degli interessi di tutte le categorie dei rappresentati e delle finalità precedentemente esposte, definendo:

          a) la natura associativa di rilevanza pubblicistica dell'ente, la cui attuale configurazione giuridica è mantenuta, ribadendo il diritto degli autori e degli editori alla protezione e all'esercizio diretto dei propri diritti;

          b) le modalità di esercizio delle funzioni istituzionali, improntate alla universalità e alla identità di trattamento dei destinatari dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di antitrust, escludendo tutte quelle circostanze che potrebbero dare vita a comportamenti dell'ente che, avvalendosi della condizione di posizione dominante, possano sfociare in pratiche di abuso;

          c) l'articolazione interna delle strutture dell'ente;

          d) l'abolizione della differenziazione tra gli iscritti ed i soci;

          e) l'eliminazione di ogni forma, anche potenziale, di conflitto di interessi;

          f) le forme di rappresentanza delle diverse soggettività presenti nel mondo della creatività artistica e culturale;

          g) le dinamiche decisionali dell'ente, attraverso la definizione di un modello organizzativo che garantisca la distinzione delle competenze direttive e di indirizzo da quelle esecutive e gestionali e assicuri la terzietà della struttura amministrativa;

          h) le forme di controllo della gestione finanziaria, affidate alla Corte dei conti;

          i) la separazione contabile dei proventi riconducibili ai servizi gestiti in forza di obblighi di legge da quelli attivati autonomamente;

          l) l'attivazione di nuove funzioni e la predisposizione di servizi innovativi legati all'evoluzione tecnologica;

          m) la valorizzazione e la riqualificazione del personale dipendente;

          n) l'obbligo di destinare una quota degli introiti per diritti d'autore alla promozione del repertorio nazionale, anche per assicurare nuovi spazi agli autori del futuro.

      Dato che la funzione pubblica della tutela del diritto d'autore esiste qualunque sia l'intermediario, l'intervento legislativo non può limitarsi a definire le norme per la riorganizzazione della SIAE: di qui la necessità di regolamentare compiutamente l'attività dei nuovi organismi di intermediazione che dovessero costituirsi in coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato in cui attualmente la SIAE opera in regime di monopolio.

      La presente proposta di legge delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare la costituzione e la strutturazione delle nuove forme organizzative di rappresentanza del diritto d'autore per le quali è esclusa la finalità di lucro, secondo i princìpi della trasparenza gestionale, della democraticità organizzativa e decisionale, dell'universalità e dell'identità di trattamento dei destinatari dell'attività, della riserva di una quota degli introiti per diritti d'autore in favore della promozione del repertorio nazionale, del controllo dell'attività e della valutazione dell'efficienza gestionale da parte di un organismo pubblico. La proposta di legge prevede, infine, la delega al Governo per l'aggiornamento della disciplina del diritto d'autore, al fine di coordinare la legislazione vigente con le disposizioni adottate in materia di nuove forme di organizzazione della rappresentanza del diritto d'autore.

 

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